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Le tariffe

Normativa di riferimento

La normativa che regola l’introduzione del sistema tariffario in sostituzione della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) viene sinteticamente riportata nel seguito: 
  • Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 – Decreto Ronchi: recante “Attuazione delle direttive 91/156CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che all’art. 49 abroga, a partire dalla data del 1° gennaio 1999 (termine che scompare con la Finanziaria 2000), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, introdotta con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed istituisce la tariffa corrisposta dal cittadino a fronte di un servizio goduto. Tale scadenza viene successivamente rinviata da una serie di norme che rettificano e chiariscono le modalità e i tempi per l’applicazione del metodo normalizzato.
  • La Legge n. 426 del 9 dicembre 1998Nuovi interventi in campo ambientale”, stabilisce che l’entrata in vigore della tariffa è rinviata al 1° gennaio 2000; vengono inoltre previste delle disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni;
  • La Legge n. 448 del 23 dicembre 1998Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” stabilisce che per l’anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998; viene comunque sancita, per i Comuni che ne abbiano intenzione, la possibilità di applicare la tariffa in via sperimentale. Allo scopo di determinare il costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, i Comuni possono infine considerare l’intero costo dello spazzamento;
  • Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti” che definisce le componenti di costo e la tariffa di riferimento sulla base della quale deve essere determinata la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti;
  • La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 7 ottobre 1999 che fornisce alcuni chiarimenti circa problemi operativi e applicativi connessi con l’entrata in vigore del sistema tariffario;
  • La Legge finanziaria n. 488 del 27 dicembre 1999 che proroga l’entrata in vigore della tariffa, eliminando il metodo transitorio. In particolare, il comma 1 dell’art. 33, a modifica dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 22/97, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere “dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.
    Viene definita la nuova tempistica di applicazione della tariffa in conformità con i tempi di totale copertura dei costi dei servizi previsti dall’art. 11 del DPR 158/99.
    La Legge 488/99 stabilisce inoltre che a decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa, i Comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti il Piano Finanziario e la relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/99, restando comunque ferma la facoltà dei Comuni di applicare la tariffa in via sperimentale in anticipo rispetto alle scadenze indicate.
  • La Circolare del Ministro delle Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000 che riassume i tempi e le modalità per l’operatività sia della tassa (TARSU) che della tariffa, così come stabiliti dall’art. 33 della Legge 488;
  • La Legge 28 febbraio 2001, n. 26 con la quale si prevede che sino all’introduzione della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, n. 22 i Comuni possono conteggiare nel costo del servizio di gestione da coprire con la TARSU l’intera spesa relativa alla gestione dei rifiuti esterni (spazzamento strade).

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